Art. 22.
(Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa).

      1. La finalità del reinserimento sociale dei detenuti e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione di risocializzazione.
      2. Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che, avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti e degli internati, dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.
      3. Le persone indicate nel comma 2 operano sotto il controllo del direttore dell'istituto.